Stop anche ai termini dei procedimenti amministrativi

Stop anche ai termini dei procedimenti amministrativi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020 l’atteso Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in vigore da tale data, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (l’intero testo del decreto è consultabile al link sottostante).
Tra le varie misure adottate che riguardano svariati settori, si segnala l’articolo 103, con il quale il Governo, per far fronte all’emergenza che stiamo vivendo, ha anche disposto la sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, stabilendo che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
Il decreto specifica comunque che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati” e che “Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.
L’articolo dispone inoltre che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”, prevedendo così una proroga ex lege della validità degli atti.
Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

D.L. del 17 marzo 2020 n. 18

Scroll to Top
Torna su