Appalti pubblici – L’onere di immediata impugnazione delle ammissioni dei concorrenti nelle procedure di gara ha (forse) i giorni contati
Con l’ordinanza n. 88 del 17 gennaio 2018, il TAR Piemonte ha sollevato davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla compatibilità con i principi comunitari dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (introdotto dall’art. 204 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), il quale, com’è noto, prevede un onere di immediata impugnazione delle ammissioni degli altri concorrenti nelle procedure di gara.
In particolare, con la suddetta ordinanza il TAR Piemonte ha messo in dubbio la conformità del citato art. 120, comma 2-bis, rispetto alla disciplina comunitaria osservando che detta norma:
– impone l’onere di proporre ricorso in un momento in cui, non essendo stata conclusa la graduatoria finale, non vi è un interesse concreto ad impugnare l’ammissione di un concorrente, ben potendo questi non divenire poi aggiudicatario;
– rende più gravosa la tutela giurisdizionale in quanto determina l’onere di proporre un’impugnazione contro l’ammissione e un’altra impugnazione contro l’aggiudicazione.
Ora non resta che attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.
TAR Piemonte_Sez I_17 gennaio 2018_Ordinanza n. 88