Ampliato l’ambito di applicazione della proroga degli atti amministrativi in scadenza

Ampliato l’ambito di applicazione della proroga degli atti amministrativi in scadenza

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 300 del 3 dicembre 2020, la  Legge di conversione del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, in vigore dall’8 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

In particolare, in sede di conversione, è stato introdotto l’articolo 3 –bis con il quale è stata apportata una modifica all’art. 103, comma 2  D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020), ampliandone l’ambito applicativo. All’esito di tale modifica, il nuovo testo dell’articolo 103 prevede: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Inoltre, la stessa legge di conversione ha aggiunto all’art. 103 il  comma 2-sexies, che dispone: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Sebbene la formulazione della norma non sia cristallina e si presti a un’interpretazione non univoca, sembrerebbe che il legislatore abbia deciso di conservare la validità (per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza) degli atti amministrativi in scadenza fino 31 gennaio 2021, data oggi fissata come “termine dello stato di emergenza”, salvo ulteriori proroghe.

In precedenza, invece, conservavano validità per lo stesso periodo soltanto gli atti “in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”.


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